Fatti

Il caso riguarda due cittadine marocchine, A. e sua figlia B., che hanno chiesto di beneficiare del ricongiungimento familiare con il loro convivente e padre, C., un cittadino iracheno che beneficia di un'ammissione provvisoria in Svizzera. A. è entrata illegalmente in Svizzera nel 2007 e vi risiede senza diritto. C. ha presentato una richiesta d'asilo che è stata respinta, ma ha beneficiato di un'ammissione provvisoria a causa delle condizioni di sicurezza nel suo paese d'origine. A. e C. si sono uniti religiosamente nel 2011 e hanno avuto una figlia, B., nel 2012.

Il 19 giugno 2012, A. ha chiesto di essere inclusa nell'ammissione provvisoria di C., ma il Servizio della popolazione del cantone di Vaud ha trasmesso questa richiesta all'Ufficio federale con un parere negativo. L'Ufficio federale ha restituito la causa alle autorità cantonali, che hanno rifiutato di trasmettere la domanda di ammissione provvisoria delle ricorrenti all'Ufficio federale per esame e decisione.

Le ricorrenti hanno presentato un ricorso dinanzi alla Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale vaudese, che ha respinto il ricorso e confermato la decisione del Servizio cantonale. Le ricorrenti hanno quindi depositato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione di sapere se il Servizio cantonale era tenuto a trasmettere la domanda di ammissione provvisoria delle ricorrenti all'Ufficio federale per esame e decisione. Il Tribunale federale ha considerato che la procedura di ricongiungimento familiare prevista all'articolo 85 comma 7 della legge sugli stranieri (LEtr) era applicabile in questo caso, e che le autorità cantonali erano tenute a trasmettere la domanda di ammissione provvisoria delle ricorrenti all'Ufficio federale.

Il Tribunale federale ha anche considerato che la decisione del Servizio cantonale di rifiutare la trasmissione della domanda di ammissione provvisoria era arbitraria, poiché non teneva conto della situazione familiare delle ricorrenti e del loro diritto a beneficiare del ricongiungimento familiare. Il Tribunale federale ha anche considerato che la procedura di ricongiungimento familiare prevista all'articolo 85 comma 7 LEtr era distinta dalla procedura di ammissione provvisoria prevista all'articolo 83 LEtr.

Il Tribunale federale ha concluso che il rifiuto del Servizio cantonale di…