Fatti
In questo caso si trattava di un'azione di contestazione presentata dalla Sentramat AG contro la Pan Impex Consult AG presso il Tribunale distrettuale di Zurigo. Il giudice unico nel procedimento sommario del distretto di Zurigo aveva precedentemente concesso l'esecuzione provvisoria alla Pan Impex Consult AG.
La Sentramat AG ha presentato l'azione di contestazione il 30 aprile 1982 presso il Tribunale distrettuale di Zurigo, sebbene avrebbe dovuto adire il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo, competente per la valutazione della causa. Il Tribunale distrettuale pertanto non è entrato nel merito della causa per difetto di competenza e ha trasmesso gli atti al Tribunale commerciale.
Il Tribunale commerciale ha stabilito in una decisione preliminare che il termine per la presentazione dell'azione di contestazione era stato rispettato, in quanto al debitore esecutato doveva essere concesso un termine supplementare di dieci giorni dalla notifica della decisione di non entrata in materia del Tribunale distrettuale, in analogia all'art. 139 CO. La convenuta ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato l'opinione del Tribunale commerciale. Ha affermato che l'applicazione analogica dell'art. 139 CO ai termini di decadenza del diritto esecutivo, come il termine di dieci giorni per la presentazione dell'azione di contestazione ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF, fosse pienamente giustificata. In caso contrario, al debitore esecutato deriverebbe un'ingiusta durezza se gli rimanesse solo l'azione di…