Fatti

La controversia riguarda una richiesta di riduzione del canone di locazione presentata dalla locataria Z. dopo che l'immobile da lei occupato è uscito dal regime degli alloggi a pigione moderata (HLM) al 31 dicembre 2012.

Z. ha concluso un contratto di locazione il 25 luglio 2005 per un appartamento di 5 locali. L'immobile era allora classificato nella categoria HLM e beneficiava di un aiuto statale. Il 29 agosto 2012, X. è diventato proprietario dell'immobile per donazione.

Dopo l'uscita dell'immobile dal regime HLM, Z. ha chiesto una riduzione del canone, ritenendo che il canone fosse ormai eccessivo. Il Tribunale delle locazioni ha respinto la sua richiesta, ritenendo che il canone non fosse eccessivo. La Corte di giustizia di Ginevra ha parzialmente accolto l'appello di Z. e ridotto il canone. X. ha quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso e respinge la richiesta di riduzione del canone.

Secondo il Tribunale federale, quando un immobile esce dal regime HLM, il locatario può eccezionalmente invocare il metodo assoluto per giustificare una richiesta di riduzione del canone, in particolare se il precedente canone derivava da un contratto di locazione a canoni scalari o indicizzati. Tuttavia, nel caso di specie, il contratto di locazione non conteneva né una clausola di indicizzazione né una clausola di scaglionamento, per cui si applica il metodo relativo.

Il Tribunale federale ritiene che il locatore non abbia violato il suo dovere di collaborazione non…