Fatti

Marcel [W.], assunto come autista di autobus urbani presso la società H. Transport AG dal 1° dicembre 1989, è stato eletto membro della commissione aziendale della sua datrice di lavoro il 14 dicembre 1989 e presidente del gruppo VPOD degli autisti di autobus urbani [F.] il 27 novembre 1990. Dopo contrasti riguardanti gli orari di lavoro degli autisti, il VPOD ha presentato un reclamo presso l'Ufficio federale dei trasporti il 7 dicembre 1990 e ha tenuto una conferenza stampa il 13 dicembre, alla quale ha partecipato anche W.

Il datore di lavoro ha sospeso [W.] dal servizio con effetto immediato il 14 gennaio 1991 e gli ha notificato il licenziamento con effetto alla fine di aprile. [W.] ha presentato opposizione al licenziamento e il 12 giugno 1991 ha intentato una causa presso il Tribunale distrettuale [F.] per il pagamento di un indennizzo di Fr. 28'087.-- a causa del licenziamento abusivo.

Il Tribunale distrettuale ha riconosciuto l'abusività del licenziamento e ha accolto la domanda nella misura di due mensilità. A seguito di appelli di entrambe le parti a livello cantonale, il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha aumentato l'indennizzo a quattro mensilità, pari a Fr. 18'111.--.

Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza del Tribunale superiore con ricorso federale. Il ricorrente chiede l'aumento dell'indennizzo a Fr. 26'979.-- oltre agli interessi, corrispondente all'importo massimo di sei mensilità.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 336a CO è limitato solo nella misura in cui l'indennizzo non può superare le sei mensilità. L'indennizzo deve essere determinato in base alla gravità della violazione…