Art. 336a CO
Sanzione
1 La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità.
2 L’indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
3 Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv. 2 lett. c), l’indennità non può superare l’equivalente di due mesi di salario del lavoratore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di lavoro; indennità per disdetta abusiva103 citazioni
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2Mobbing; disdetta abusiva; lesione della personalità; riparazione morale (art. 336 CO, art. 328 CO e art. 49 CO)63 citazioni
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3Disdetta sotto riserva di modifica ("Änderungskündigung"); disdetta abusiva e le sue conseguenze (art. 336 segg63 citazioni
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4Art. 5 cpv. 2 LAVS: Salario determinante38 citazioni
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5Diritto alla disdetta e obbligo di motivazione (art. 335 CO); abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC)19 citazioni
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6Contratto di "franchising". 1. Norme applicabili di principio al contratto di "franchising" (consid. 2). 2. Ad un contratto di "franchising" comprendente solo un elemento secondario del contratto di locazione o di affit…19 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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PB.2002.0000835 citazioni05/07/2002 · 35 citazioni de
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PB.2008.0004124 citazioni18/03/2009 · 24 citazioni de
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PB.2001.0001124 citazioni29/08/2001 · 24 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.