Fatti
I coniugi F. sono stati condannati dal Tribunale cantonale di Nidvaldo a pagare un'indennità di Fr. 10'000.-- alla loro ex dipendente S. a causa di un licenziamento abusivo. La Cassa di compensazione AVS ha quindi richiesto a F. il versamento dei contributi di assicurazione sociale su tale pagamento. Tuttavia, il Tribunale amministrativo del Cantone di Nidvaldo ha annullato la decisione della Cassa, in quanto l'indennità ai sensi dell'art. 336a CO non costituisce una retribuzione determinante ai sensi della legislazione sull'AVS.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del tribunale cantonale.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che le "indennità" disciplinate negli artt. 336a e 337c cpv. 3 CO non rientrano nella retribuzione determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS. Queste indennità servono a punire, prevenire e, eventualmente, a risarcire, ma non a compensare la prestazione lavorativa o la perdita di salario. Pertanto, non esiste un nesso giuridico o economico con la retribuzione…