Art. 337c CO
del licenziamento ingiustificato
1 Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.
2 Il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.
3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità ch’egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può però superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Risoluzione immediata del rapporto di lavoro per cause gravi110 citazioni
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2Divieto di cumulare le indennità per disdetta abusiva (art. 336a CO) e per licenziamento in tronco ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO)78 citazioni
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3Obbligo di fedeltà degli organi dirigenti legati alla società anonima da un rapporto di lavoro76 citazioni
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468 citazioni
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5Art. 5 cpv. 2 LAVS: Salario determinante51 citazioni
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6Colpa concorrente del lavoratore50 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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19 citazioni
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fristlose Kündigung16 citazioni
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Contratto di lavoro; licenziamento in tronco14 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.