Fatti
Il 16 maggio 1989, D. iniziò a lavorare presso E. come capo cantiere. Nel contratto di lavoro del 5 aprile 1989, le parti avevano concordato un preavviso di licenziamento di due mesi. Con lettera del 26 ottobre 1989, D. fu licenziato senza preavviso.
D. ha presentato una causa contro E. per il pagamento di Fr. 11'639.10 lordi. Il Tribunale del lavoro di Werdenberg ha accolto la domanda. In seguito all'appello del convenuto, il Tribunale cantonale di San Gallo ha confermato la domanda per Fr. 10'949.75 netti.
E. ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale e il rigetto della domanda. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, un licenziamento immediato ingiustificato comporta di regola un indennizzo. Lo scopo di questo indennizzo è di compensare il torto arrecato al lavoratore e di avere un effetto preventivo.
Nel caso in esame, il licenziamento è avvenuto senza un motivo importante, in quanto il convenuto ha invocato a torto e tardivamente i presunti inadempimenti del…