Fatti

La signora H. è stata assunta il 1° marzo 1990 in qualità di cassiera principale di un cinema di proprietà di E. Il 25 marzo 1992, E. ha rescisso il contratto della signora H. con effetto al 31 maggio 1992, adducendo numerose mancanze professionali e mancanza di rispetto nei suoi confronti. La sera del 21 aprile 1992, E. ha notificato alla signora H. il suo licenziamento con effetto immediato, accusandola di aver falsificato la scheda del rendiconto giornaliero dei biglietti venduti.

Con sentenza del 4 luglio 1994, la I Corte civile del Tribunale cantonale di Neuchâtel ha accordato alla signora H. due indennità, una per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336a CO e l'altra per risoluzione immediata ingiustificata ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, pari a 10'500 fr. ciascuna.

E. ha interposto ricorso di riforma al Tribunale federale contro la sentenza del 4 luglio 1994 nella parte in cui ammette la cumulabilità di queste due indennità, concludendo che egli debba pagare solo la prima di queste due indennità.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che un licenziamento immediato ingiustificato, anche se dato in condizioni corrispondenti a un licenziamento abusivo, non può dar diritto alle due indennità previste dagli art. 336a e 337c cpv. 3 CO. In tal caso, il giudice accorderà solo un'indennità basata sull'art. 337c cpv. 3 CO.

Il Tribunale federale ha spiegato che il legislatore e la dottrina hanno previsto solo l'ipotesi di un licenziamento immediato…