Fatti
Il 2 settembre 1992, il datore di lavoro [C. SA] ha licenziato con effetto immediato il macchinista V. a seguito di un violento alterco con il suo caposquadra. V. ha contestato la legittimità del licenziamento e ha avviato un'azione contro il suo ex datore di lavoro presso il Tribunale del lavoro del Cantone di Ginevra, chiedendo il pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO. Il Tribunale del lavoro ha respinto l'azione, ma la Camera d'appello ha annullato questa sentenza e condannato [C. SA] a pagare a V. l'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 1 CO, rifiutando tuttavia quella del cpv. 3 a causa della colpa concorrente di V. [C. SA] ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della corte cantonale. Ha ritenuto che la colpa concorrente del lavoratore possa essere presa in considerazione solo per la determinazione dell'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO, ma non per ridurre il credito di cui al cpv. 1 dello stesso articolo. Infatti, il testo chiaro della legge e i lavori preparatori mostrano che il legislatore ha voluto discostarsi dalla precedente giurisprudenza che permetteva una riduzione del credito di cui al cpv. 1 per analogia con l'art. 44 CO. Solo…