Fatti

La B. AG (attrice) è una società attiva nel commercio, nell'importazione e nell'esportazione di legno e prodotti in legno. Fa parte del gruppo C. ed è una filiale al 100% della D. AG, Svizzera, che detiene la direzione del gruppo. A. (convenuto) era dipendente dell'attrice dal 1978 ed era diventato direttore e responsabile commerciale nel 1992, poi amministratore con firma collettiva nel 1996. Nel 1994, A. ha agevolato un'operazione commerciale tra la C. Ltd., Regno Unito (società sorella del gruppo) e la F. AG (appartenente alla moglie di A.), a danno dell'attrice. Nel 1995, A. ha fatto emettere un credito a favore della C. Ltd. e a carico dell'attrice. Dopo la scoperta di questa operazione, l'attrice ha licenziato A. con effetto immediato il 16 gennaio 1998. L'attrice ha quindi intentato un'azione di risarcimento danni contro A. per un importo di FF 226'198.69 e DM 10'730.85, oltre agli interessi. A. ha proposto una domanda riconvenzionale per retribuzione non pagata e indennità per licenziamento ingiustificato.

Legge

Il Tribunale cantonale ha accolto la domanda principale e parzialmente la domanda riconvenzionale. Il Tribunale superiore del Cantone di Zugo ha ridotto l'importo dovuto all'attrice, ritenendo che A. non avesse violato il suo dovere di fedeltà realizzando l'operazione commerciale attraverso la società di sua moglie, ma avesse mancato ai suoi obblighi contrattuali emettendo il credito a favore di un'altra società del gruppo, causando così un danno…