Art. 321a CO
Diligenza e fedeltà
1 Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
2 Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.
3 Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.
4 Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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139 citazioni
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2Obbligo di fedeltà degli organi dirigenti legati alla società anonima da un rapporto di lavoro36 citazioni
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3Disdetta abusiva; dovere di assistenza del datore di lavoro24 citazioni
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420 citazioni
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5Contratto di lavoro; diritto alle vacanze e a giorni di libero, esonero dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta (art. 8 CC; art. 42 cpv. 2, 321c, 324 cpv. 2, 329, 337c cpv. 2 CO)19 citazioni
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6Risoluzione immediata13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di lavoro7 citazioni
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Verfahrenskosten, Entschädigung, Genugtuung (Einstellungsverfügung, ungetreue Geschäftsbesorgung)7 citazioni
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Kantons- und direkte Bundessteuer 20036 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.