Fatti
Il ricorrente, [X.] , era dipendente della società di gestione patrimoniale esterna [A. AG] e disponeva di una procura per il conto di Dr. [B.] presso la banca [C.] & Co. AG. Era anche partecipe del fondo di investimento [D.] Ltd. Nel dicembre 2008 furono segnalate irregolarità nelle transazioni di obbligazioni non liquide e la Vigilanza dei mercati finanziari FINMA avviò un procedimento di accertamento preliminare di diritto di vigilanza. L'ufficio del pubblico ministero III del cantone di Zurigo aprì un procedimento penale contro [X.] e cinque altre persone per gestione infedele o complicità in tale reato.
Il procedimento penale fu archiviato e l'ufficio del pubblico ministero impose a [X.] e a tre altri imputati le spese del procedimento. [X.] presentò ricorso contro la regolamentazione delle spese e dell'indennizzo e chiese che la decisione impugnata fosse annullata e la causa rinviata alla autorità inferiore per una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale esaminò se l'imposizione delle spese del procedimento in caso di archiviazione del procedimento penale fosse giustificata. Stabilì che l'avvio del procedimento penale era stato basato sul sospetto che gli imputati avessero partecipato alle vendite attraverso l'intermediario [D.] e avessero danneggiato i loro clienti attraverso accordi preventivi.
Il tribunale concluse che l'autorità…