Fatti
H. J. era impiegato presso la B. AG come organizzatore dal 1° settembre 1987. Il 14 novembre 1988 ha fondato la ditta individuale Data Consulting J. con l'attività di "consulenza, formazione e intermediazione di soluzioni informatiche". Il 25 novembre 1988 è stato licenziato senza preavviso. L'Ufficio cantonale per l'industria, il commercio e il lavoro (KIGA), Sezione Cassa di disoccupazione, ha quindi citato in giudizio la B. AG per il pagamento di Fr. 12'838.20, che J. aveva percepito come indennità di disoccupazione. Il Presidente del tribunale e la Corte d'appello del Cantone di Berna hanno accolto la domanda, in quanto non hanno riscontrato alcuna violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di J. che avrebbe giustificato il licenziamento senza preavviso.
Legge
Secondo il Tribunale federale, un rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso solo per gravi motivi, se non è più ragionevole pretendere il proseguimento del contratto da una delle parti. Una violazione presuppone che il dipendente abbia violato i suoi obblighi di lavoro o i suoi obblighi di fedeltà.
Il Tribunale federale ha concluso che J. aveva adempiuto ai suoi obblighi di lavoro e non aveva leso i legittimi interessi della B. AG. Sebbene un dipendente possa preparare un'attività autonoma successiva durante un contratto di lavoro in essere, viola l'obbligo di fedeltà solo se i preparativi sono contrari alla buona fede, ad esempio se inizia a fare…