Art. 329 CO
1 Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero.
2 Se condizioni particolari lo giustificano, il datore di lavoro può, eccezionalmente e con il consenso del lavoratore, raggruppare più giorni di libero a cui questi ha diritto o accordargli due mezze giornate di libero al posto di un giorno intero.
3 Il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali e, se il contratto è disdetto, il tempo necessario per cercare un altro lavoro.
4 Nel determinare il tempo libero si deve tener debitamente conto degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Contratto di lavoro; diritto alle vacanze e a giorni di libero, esonero dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta (art. 8 CC; art. 42 cpv. 2, 321c, 324 cpv. 2, 329, 337c cpv. 2 CO)24 citazioni
-
21 citazioni
-
3Contratto di lavoro; compensazione di ore supplementari mediante congedo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Arbeitsvertrag: missbräuchliche Kündigung; Ferienbezug4 citazioni
-
2 citazioni
-
2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.