Fatti

In questo caso si trattava del licenziamento senza preavviso di un capo della produzione (attore) da parte del suo datore di lavoro, una società per azioni (convenuta). Durante il suo impiego, l'attore aveva stabilito contatti con due dirigenti della convenuta, al fine di fondare con loro una propria azienda concorrente. Voleva inoltre coinvolgere una dipendente (capo-creatrice) della convenuta per la realizzazione di una collezione per la sua futura impresa. La convenuta venne a conoscenza di questi piani e licenziò l'attore senza preavviso.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che il comportamento dell'attore costituisse una grave violazione del suo dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Sebbene l'attore avrebbe dovuto dare le dimissioni con un preavviso di un anno e i suoi piani fossero ancora in fase di preparazione, il suo operato era idoneo a distruggere il rapporto di fiducia essenziale per il rapporto di lavoro. L'attore aveva tentato di sottrarre dirigenti alla convenuta e di coinvolgere addirittura una dipendente durante il periodo contrattuale per la sua futura azienda concorrente. Ciò era incompatibile con il suo dovere di fedeltà, anche se non si fosse ancora verificato un danno effettivo per la convenuta.

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