Fatti

X. lavorava dal 1979 come consulente per le madri per l'associazione Y. Il 2 marzo 1993 l'associazione ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno 1993. Nel motivo del licenziamento è stato indicato che X. aveva avuto difficoltà a seguire le direttive per l'attività e ad accettare il diritto di impartire istruzioni del datore di lavoro. X. ha presentato opposizione al licenziamento, in quanto non poteva far nulla con il motivo addotto. Il 23 e 26 novembre 1993 X. ha fatto causa al tribunale del lavoro per il pagamento di un indennizzo a causa di licenziamento abusivo. Il tribunale del lavoro e il tribunale cantonale di San Gallo hanno respinto la domanda. Il ricorso della ricorrente respinto dal Tribunale federale è oggetto di questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale afferma che un licenziamento è in linea di principio valido, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro ottemperi o meno all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 335 cpv. 2 CO. L'obbligo di motivazione serve principalmente a consentire al licenziato di esaminare il licenziamento per abusività. La violazione di questo obbligo comporta solo sanzioni indirette nel processo, ad esempio nell'ambito della valutazione delle prove e della regolamentazione delle spese e dell'indennizzo.

Il Tribunale federale osserva inoltre che la ricorrente non può avere successo con la sola affermazione della non veridicità dei motivi di licenziamento indicati dal convenuto. Avrebbe piuttosto dovuto indicare il motivo di licenziamento effettivo e abusivo. Poiché la legge non prevede una presunzione legale di…