Fatti

Il caso riguarda un ricorrente che fa valere diritti derivanti da una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF. È indiscusso che egli non possa far valere alcun diritto derivante da una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF, poiché non sono in questione né sostanze nocive né malattie professionali ai sensi dell'allegato I all'OAINF.

Il requisito del nesso causale "esclusivo o fortemente prevalente" tra l'attività professionale e la malattia ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è soddisfatto se la malattia professionale è stata causata per almeno il 75% dall'attività professionale. Questa interpretazione è conforme sia al testo della legge che allo scopo e allo spirito della stessa.

Legge

Il Tribunale federale conferma l'opinione della corte inferiore secondo cui, per il riconoscimento di una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF, è necessario un nesso causale qualificato tra l'attività professionale e la malattia. Questo sussiste se l'attività professionale rappresenta almeno il 75% della causa della malattia.

Il Tribunale federale motiva questa interpretazione affermando che il legislatore ha voluto operare una netta distinzione tra la formulazione "prevalentemente" nell'art. 9 cpv. 1 LAINF e "fortemente prevalente" nel cpv. 2. Una causazione prevalente sussiste solo se le sostanze e i lavori dannosi costituiscono più del 50% delle cause. Per "fortemente prevalente" è quindi appropriata una soglia di…