Fatti
In questo caso si trattava del recupero da parte dell'istituto di assicurazione sociale del Cantone di Argovia di giorni di servizio di protezione civile fatturati indebitamente attraverso l'indennità per perdita di guadagno (IPG) da parte del comandante della protezione civile [S.]. L'associazione comunale per la protezione della popolazione e la protezione civile [X.] e [S.] hanno presentato congiuntamente un ricorso contro la decisione del tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia, che aveva respinto il ricorso contro la decisione di opposizione della cassa di compensazione.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il diritto di ripetizione della cassa di compensazione è estinto. Per i 25 giorni di servizio di protezione civile fatturati indebitamente attraverso l'IPG nel 2003, il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA era iniziato a decorrere al più tardi il 2 febbraio 2007, poiché l'illegalità della prestazione era direttamente evidente dagli atti. Per i 93 giorni di servizio di protezione civile fatturati indebitamente nel 2004 e 2005, il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere al più tardi il 2 febbraio 2007, poiché la cassa di compensazione, esercitando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto riconoscere che questi interventi non davano diritto a indennizzo.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di ripetizione si estingue trascorso un anno da quando l'istituto di assicurazione ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi trascorsi cinque anni dal pagamento della singola prestazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere non appena l'istituto di assicurazione, esercitando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto riconoscere che sussistevano i…