Fatti

Il 20 dicembre 2005, il matrimonio di X. (marito) e Z. (moglie) è stato divorziato. La liquidazione del regime patrimoniale è stata rinviata a un procedimento separato. In una sentenza del 20 dicembre 2006, il tribunale distrettuale ha obbligato X. a pagare Fr. 132'565.10 a Z. In seguito all'appello di entrambe le parti, il tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha fissato questo importo a Fr. 126'011.35 il 20 settembre 2007.

X. (ricorrente) ha presentato un ricorso di nullità contro la sentenza del tribunale superiore, che non è stato trattato dal tribunale di cassazione del Cantone di Zurigo con una decisione di circolazione del 2 ottobre 2008. Successivamente, X. si è rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 10 novembre 2008.

Legge

Il Tribunale federale doveva esaminare quando il termine di ricorso al Tribunale federale avesse iniziato a decorrere. È giunto alla conclusione che il ricorso è stato presentato entro il termine, poiché il tribunale di cassazione non è entrato nel merito del ricorso di nullità di X., in quanto aveva sollevato esclusivamente motivi che spettavano all'esame libero del Tribunale federale.

Dinanzi al Tribunale federale, erano contestate solo le conseguenze patrimoniali dei pagamenti della pensione del ricorrente ai suoi genitori. Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 209 cpv. 2 CC, un debito grava il…