Fatti

Il caso riguarda un assicurato di nome P., che il 24 marzo 1969 si è gettato dalla finestra della sua abitazione riportando gravi lesioni. La SUVA ha constatato che l'incidente era dovuto a un'allucinazione alcolica dell'assicurato. Successivamente, il 30 ottobre 1969, P. e la SUVA hanno concluso un accordo transattivo in base al quale la SUVA si è fatta carico delle spese di guarigione e ha concesso all'assicurato prestazioni pecuniarie ridotte della metà (indennità giornaliera e eventuale rendita d'invalidità).

Nel 1971 la SUVA ha interrotto le prestazioni per le spese di guarigione e l'indennità giornaliera e a partire dal settembre 1971 ha concesso all'assicurato una rendita per una incapacità lavorativa del 50%, ridotta della metà in base all'accordo transattivo. Nel 1974 un fratello dell'assicurato ha assunto la sua tutela e ha chiesto la revoca dell'accordo transattivo del 30 ottobre 1969 o una decisione impugnabile al riguardo. Di conseguenza, il 29 maggio 1974 la SUVA ha emanato una decisione in cui ha confermato l'accordo transattivo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che un accordo transattivo tra un assicurato e un ente di assicurazione sociale è possibile, ma che gli accordi che ne derivano devono essere confermati in forma di decisione. La decisione del 27 ottobre 1971, con la quale la SUVA ha ordinato la riduzione della rendita in base all'accordo transattivo del 30 ottobre 1969, soddisfa tali requisiti.

Per quanto riguarda i diritti all'indennità giornaliera, che erano…