Fatti

Il Cantone di Zurigo ha avviato un'azione esecutiva nei confronti di [A.] per il rimborso di un prestito di studio. Il 21 novembre 2013, il Cantone ha richiesto al Tribunale distrettuale di Bülach l'apertura definitiva dell'esecuzione. [A.] ha presentato un reclamo contro l'apertura dell'esecuzione definitiva da parte del Tribunale distrettuale. Il Tribunale federale ha respinto il reclamo.

[A.] ha lamentato una violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, in quanto non gli è stata concessa un'udienza pubblica. Il Tribunale federale ha concluso che la procedura di apertura dell'esecuzione, in quanto procedura esecutiva, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, poiché non viene più deciso sul merito della pretesa di diritto civile sottostante.

Inoltre, il Tribunale federale ha affermato che anche se eccezionalmente fosse stata necessaria un'udienza orale, [A.] non ha esposto i motivi per cui ciò sarebbe stato necessario. Inoltre, [A.] non ha fatto uso del suo diritto di presentare osservazioni scritte, quindi il giudice dell'esecuzione non era obbligato a ordinare d'ufficio un'udienza orale.

Legge

Il Tribunale federale ha concluso che nella presente procedura esecutiva, che ha seguito un regolare procedimento giudiziario e in cui non viene più deciso sul merito della pretesa da eseguire, l'art. 6 par. 1 CEDU non trova in linea di principio applicazione. Pertanto, [A.] non aveva diritto a un'udienza…