Fatti
W. percepisce un'indennità per grave invalidità dell'AVS oltre a una rendita di vecchiaia. È inoltre assicurata presso ASSURA per le cure in caso di malattia e beneficia della copertura delle spese per le cure a domicilio. ASSURA ha notificato a W. che l'indennità per invalido doveva essere dedotta dall'importo assegnato per la copertura delle cure a domicilio. W. ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel, che ha annullato la decisione di ASSURA e rinviato il caso a quest'ultima affinché stabilisse un nuovo conteggio tenendo conto di alcune deduzioni. Sia W. che ASSURA hanno fatto ricorso contro questa sentenza presso il Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'indennità per invalido dell'AVS/AI e le prestazioni di cura previste all'art. 7 cpv. 2 OPAS siano di natura fondamentalmente diversa. Sebbene le prestazioni per cure di base elencate all'art. 7 cpv. 2 lett. c OPAS siano essenzialmente della stessa natura dell'indennità per invalido, quest'ultima prestazione è anche destinata a indennizzare servizi di terzi non compresi nelle prestazioni di cura. Pertanto, non è giustificato dedurre automaticamente l'intero importo dell'indennità per invalido sulle prestazioni dovute dall'assicuratore malattia per la copertura delle cure. Viene quindi presa in considerazione solo una riduzione a causa di un sovraindennizzo.
Il Tribunale federale ritiene che l'importo della deduzione fissato dai primi…