Fatti

Il caso riguarda un ricorrente che, dal suo luogo di residenza a Geroldswil, frequentava la scuola diurna per bambini con problemi di percezione sita in Triemlistrasse 141. L'assicurazione invalidità gli aveva concesso un contributo per le spese scolastiche e di vitto, riconoscendo così la necessità e l'adeguatezza di tale misura.

Le spese di trasporto per il taxi collettivo ammontavano a CHF 440 a settimana, oltre a un trasporto settimanale con un veicolo privato di circa CHF 10. Complessivamente, le spese ammontavano a circa CHF 450 a settimana, considerate eccessivamente elevate.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione di cui all'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) non prevede un limite massimo generale per il rimborso delle spese di trasporto. Invece, si applica il principio generale di proporzionalità, che si riferisce al rapporto tra le spese di trasporto e lo scopo perseguito dalla misura di integrazione.

Nel caso in questione, non si poteva affermare che le spese di trasporto fossero in un rapporto irragionevole e inaccettabile con l'obiettivo di integrazione della…