Fatti

Il convenuto [T.], nato nel 1951, è stato condannato nel 1972 per rifiuto del servizio militare, in quanto aveva svolto volontariamente e senza retribuzione un servizio presso una casa per bambini gravemente cerebrolesi invece del servizio militare. Successivamente, ha sempre rifiutato anche il pagamento del contributo di sostituzione del servizio militare, motivo per cui è stato più volte condannato a pene detentive incondizionate.

La Commissione giudiziaria di Gossau e il Tribunale cantonale di San Gallo hanno riconosciuto [T.] colpevole di mancato pagamento colposo del contributo di sostituzione del servizio militare e di trasporto non autorizzato di persone su un rimorchio per il trasporto di merci, ma lo hanno condannato a una multa condizionale, applicando la circostanza attenuante dei motivi degni di rispetto ai sensi dell'art. 64 CP.

Il Procuratore pubblico del Cantone di San Gallo ha presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della decisione e il rinvio del caso all'istanza inferiore per un nuovo giudizio senza applicare la circostanza attenuante dei motivi degni di rispetto.

Legge

Il Tribunale federale conferma la sua giurisprudenza stabilita nella DTF 115 IV 65, secondo la quale la circostanza attenuante dei motivi degni di rispetto ai sensi dell'art. 64 CP non può essere riconosciuta al soggetto che rifiuta il pagamento del contributo di sostituzione del servizio militare per motivi pacifisti.

Sebbene vi sia un nesso formale tra l'obbligo di prestare il servizio militare e l'obbligo di pagare il contributo di sostituzione, in quanto quest'ultimo viene riscosso come compensazione per il mancato adempimento dell'obbligo di servizio militare, il pagamento del contributo di sostituzione non costituisce l'adempimento dell'obbligo di leva in altra forma, ma rappresenta soltanto un sacrificio finanziario richiesto per motivi di giustizia e parità di trattamento a colui che non adempie o non adempie pienamente all'obbligo di servizio legale.

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