Art. 59 Cost.
Servizio militare e servizio sostitutivo
1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
2 Per le donne il servizio militare è volontario.
3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione dei creditori titolari di un'ipoteca degli artigiani e imprenditori contro creditoripegnoratizi anteriori, per il risarcimento sulla quota del ricavo assegnata ai convenuti, della perdita subita nella realizzazio…10 citazioni
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2Occorre, a questo riguardo, una dichiarazione espressa, separata dalle altre clausole contrattuali, il cui contenuto non si presti a malintesi, e che esprima chiaramente la volontà delle parti di costituire un altro foro10 citazioni
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3DTF 52_I_13110 citazioni01/01/1926 · 10 citazioni
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4Art. 59 CF9 citazioni
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5
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6DTF 57_I_199 citazioni01/01/1931 · 9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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10 citazioni
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VB.2022.007678 citazioni15/03/2023 · 8 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.