Fatti
Il ricorrente X., un musicista di Ginevra, stipulò il 8 novembre 1961 un contratto di operazioni di borsa con la Banca Y. a Zurigo. Il contratto conteneva all'articolo 6 una clausola di foro competente che stabiliva che "il foro è Zurigo, Svizzera". La banca in seguito ha intentato un'azione presso il Tribunale distrettuale di Zurigo contro X. per il pagamento di un credito. X. ha contestato la competenza territoriale del tribunale.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di X. e ha dichiarato valida la clausola di foro competente. X. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dell'art. 59 Cost. (garanzia del giudice naturale del domicilio).
Legge
Il Tribunale federale afferma che la rinuncia alla garanzia dell'art. 59 Cost. non può essere facilmente presunta. È necessaria una dichiarazione esplicita, chiaramente distinta dal resto del testo contrattuale, il cui contenuto sia inequivocabile e esprima chiaramente la volontà di stabilire un altro foro competente.
Nel caso in esame, sebbene la clausola di foro competente sia ben visibile nel contratto, essa non è facilmente comprensibile per il ricorrente, che è un musicista e non ha esperienza commerciale. Il termine "venue" può essere tradotto in…