Fatti
Il caso riguarda una controversia tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e un'assicurata nonché la Commissione federale di ricorso dell'AVS/AI per le persone residenti all'estero. Si tratta dell'imputazione del credito di educazione per l'anno 1960, in cui l'assicurata è stata assicurata nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti per tutto l'anno, mentre suo marito solo per 8 mesi.
Legge
Ai sensi dell'art. 29sexies cpv. 3 frase 1 LAVS, per le persone sposate il credito di educazione viene ripartito a metà durante gli anni civili del matrimonio. L'art. 52f cpv. 4 OAVS prevede che al genitore assicurato venga imputato l'intero credito di educazione per gli anni in cui il coniuge non era assicurato nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
Nel caso in questione, tuttavia, il marito dell'assicurata era parzialmente, cioè per 8 mesi, assicurato nel 1960. Pertanto, il fatto non può essere sussunto sotto la fattispecie normativa dell'art. 52f cpv. 4 OAVS. Secondo il tenore letterale di questa…