Art. 29sexies LAVS
3. Accrediti per compiti educativi
1 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:
- a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l’autorità parentale;
- b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- c. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l’intero anno civile;
- d. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità parentale.
2 L’accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita.
3 L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del coniuge più anziano.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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147 citazioni
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2Ha quindi diritto ad accrediti per compiti educativi per il tempo in cui il minorenne è stato in sua custodia.39 citazioni
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326 citazioni
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4Art. 298 cpv. 1 e art. 298a cpv. 1 CC: Diritto del padre non sposato all'attribuzione di accrediti per compiti educativi18 citazioni
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5Art. 52f cpv. 4 OAVS: Ripartizione a metà degli accrediti per compiti educativi durante gli anni civili di matrimonio10 citazioni
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6Art. 53ter cpv. 3 OAVS (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996): Determinazione di una nuova rendita di vecchiaia in seguito a nuove nozze. - Il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecc…5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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