Fatti

A. ha ceduto a B. un esercizio pubblico che gestiva in un immobile di sua proprietà. Le parti hanno successivamente firmato un contratto di locazione in cui A. cedeva a B. l'uso dei locali adibiti all'esercizio del bar, con il diritto di sublocare l'attività. Dopo la risoluzione del contratto di locazione principale da parte di A. al 31 marzo 1993, B. ha continuato a sublocare l'esercizio e a percepire i canoni. A. ha quindi citato in giudizio B. per il pagamento di un indennizzo per occupazione illecita.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che B., continuando a sublocare l'esercizio pubblico dopo la scadenza del contratto di locazione principale, abbia commesso un atto di gestione di affari imperfetta ai sensi dell'art. 423 cpv. 1 CO. B. si è ingerito in modo illecito nei diritti del locatore A. e deve quindi restituirgli i profitti derivanti da tale sublocazione, pari a 171'630 franchi corrispondenti ai canoni di sublocazione percepiti.

Tuttavia, per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, B. ha gestito il proprio fondo di commercio affidandolo in…