Fatti

Il 30 giugno 1983, G. ha affittato un garage alla società A. AG, di cui era azionista di maggioranza, per un affitto mensile di 3'000 franchi svizzeri, spese accessorie incluse. Le parti hanno concordato che l'affittuario avrebbe potuto compensare l'affitto con il suo credito in conto corrente nei confronti di A. AG, nella misura in cui aveva un saldo attivo. Il 22 marzo 1984, è stata pronunciata la procedura di fallimento della società A. AG e G. è stato sfrattato dal locale affittato in virtù dell'articolo 265 del Codice delle obbligazioni. Il giudice del tribunale ha concesso alla massa fallimentare un provvedimento provvisorio di 33'000 franchi svizzeri, corrispondente agli affitti dei mesi da agosto 1984 a giugno 1985.

L'affittuario ha contestato questa decisione, sostenendo che il tribunale cantonale aveva violato il diritto federale rifiutando la compensazione del credito di affitto con il suo credito in conto corrente. L'affittuario aveva, infatti, dichiarato di compensare tutti gli affitti non pagati durante la durata del contratto di affitto con il suo credito in conto corrente.

Legge

La Corte federale ha esaminato la questione se la compensazione di crediti fosse possibile dopo l'apertura della procedura di fallimento del locatore. Ha ricordato che, nel caso di un affitto, solo l'alienazione della cosa locata, ai sensi dell'articolo 259 del Codice delle obbligazioni, costituisce una modifica del rapporto di affitto.

La Corte ha anche sottolineato che, nel quadro delle obbligazioni di durata, il credito di affitto sorge dopo lo scadere o l'inizio di ogni termine di pagamento. Di conseguenza, l'apertura della procedura di fallimento comporta un cambiamento della competenza giuridica relativa al creditore, il che esclude la compensazione ai sensi dell'articolo 213 alinea 2 numero 2 della LEF.

La Corte ha inoltre considerato che le…