Fatti
Il 28 marzo 1977, S. si è introdotto nell'appartamento di B. mentre era sotto l'influenza di medicinali e alcol. Ha minacciato B. e i suoi figli con una pistola non carica, ma senza puntarla direttamente contro di loro. S. è stato riconosciuto colpevole di atti commessi in stato di incapacità colposa dal Tribunale del III circondario del Cantone del Vallese e condannato a sei mesi di reclusione. La sentenza è stata confermata in appello dal Tribunale cantonale del Vallese.
S. ha presentato ricorso per nullità al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione. Egli rimproverava in particolare all'autorità cantonale di essersi discostata dalle conclusioni della perizia psichiatrica e di aver ritenuto che gli articoli 180 (minacce) e 186 (violazione di domicilio) del Codice penale svizzero non fossero applicabili, ma solo l'articolo 263 (atti commessi in stato di incapacità colposa).
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo il motivo sussidiario di S., che poneva una pura questione di interpretazione e applicazione della legge.
La Corte ha ritenuto che, sebbene le condizioni di applicazione dell'articolo 263 CP siano soddisfatte, dato che gli atti commessi da S. sono reati perseguibili solo su querela e non è stata presentata alcuna querela, l'articolo 263 CP non può trovare applicazione. Infatti, la Corte ha ritenuto che quando l'atto commesso in stato di incapacità colposa è perseguibile solo su querela, l'applicazione dell'articolo 263 CP è subordinata alla presentazione di una querela.
La Corte ha motivato questa decisione rilevando che,…