Art. 263 CP
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Principio del rigore formale, procedura indipendente in materia di misure applicabile agli imputati penalmente incapaci, intervento nella libertà di disporre dei limiti dell'impugnazione7 citazioni
-
2Art. 10 seg7 citazioni
-
3Guida in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS); responsabilità, "actio libera in causa" (art. 10 segg6 citazioni
-
4Proroga della carcerazione preventiva; gravi indizi di reato di omicidio compiuto con dolo eventuale; colpevolezza, nesso causale5 citazioni
-
54 citazioni
-
6Art. 263 CP, atto commesso in stato d'irresponsabilità colposa3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Versuchte vorsätzliche Tötung; verminderte Schuldfähigkeit; Willkür, rechtliches Gehör, Strafzumessung10 citazioni
-
2 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.