Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente ([A.] , nato nel 1988) è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo l’11 novembre 2015 per omicidio tentato (art. 111 cpv. art. 22 cpv. 1 CP) ai danni del resistente ([B.] , nato nel 1994) a una pena detentiva di sette anni. Inoltre, è stato condannato al pagamento di una somma a titolo di riparazione del danno morale di CHF 25'000.- (detratto l’importo già versato di CHF 20'000.-). Contro tale sentenza hanno proposto appello sia il ricorrente che il resistente.

L’Obergericht del Cantone di Zurigo ha confermato il 3 ottobre 2019 la condanna per omicidio tentato, riducendo tuttavia la pena a quattro anni di detenzione e aumentando la somma a titolo di riparazione del danno morale a CHF 40'000.- (detratto l’importo già versato di CHF 20'000.-).

Fatto di reato:

Il 18 febbraio 2014, verso le ore 3:50, il ricorrente e il resistente si sono incontrati in stato di forte ubriachezza alla fermata del tram Milchbuck a Zurigo. Dopo un breve scambio di parole, il resistente si è diretto verso i binari del tram. Il ricorrente lo ha aggredito, lo ha strangolato, lo ha colpito alla testa e lo ha preso a calci. Il resistente si è inizialmente difeso, ma è stato trovato riverso a terra, inerme, a partire dalle ore 4:13. Il ricorrente ha tentato di tirarlo su, lo ha fatto cadere e si è allontanato. Successivamente è tornato, ha preso a calci più volte la testa della vittima riversa a terra e l’ha trascinata per circa due metri. Verso le ore 4:16 ha preso a calci nuovamente la testa della vittima, che si era girata su un fianco. Alle ore 4:17 ha colpito il braccio della vittima e poco dopo ha nuovamente preso a calci la sua testa. Dopodiché si è spostato intorno alla vittima prima di prendere a calci la testa della persona priva di sensi con ampi movimenti, almeno tre volte, circa diciassette minuti più tardi. Infine ha lasciato il luogo del fatto, ma è tornato poco dopo. Quando ha notato la polizia, è fuggito nel tunnel del tram e alle ore 4:54 è stato arrestato senza opposizione alla fermata Tierspital.

Il ricorrente sostiene di essere stato, al momento del fatto, incapace di intendere e di volere a causa di una psicosi indotta da alcol. A sostegno della sua tesi si avvale di diverse perizie private e di una seconda perizia redatta in Germania, che farebbero propendere per una completa soppressione della capacità di intendere e di volere (art. 19 cpv. 1 CP). Le autorità giudiziarie di primo grado hanno invece ravvisato una grave diminuzione della capacità di intendere e di volere e hanno condannato per omicidio tentato.

Il ricorrente censura in particolare una violazione del principio in dubio pro reo, del divieto di arbitrio, del diritto di essere sentiti nonché una errata commisurazione della pena.

Legge

1. Valutazione della capacità di intendere e di volere (art. 19 CP):

Il Tribunale federale esamina la valutazione della capacità di intendere e di volere operata dalle autorità giudiziarie di primo grado unicamente sotto il profilo dell’arbitrio. Secondo l’art. 19 cpv. 1 CP, la capacità di intendere e di volere presuppone la capacità di discernimento e di autodeterminazione. L’autorità giudiziaria di primo grado si è basata sulla perizia ufficiale del prof. dr. [H.] , che ha accertato una grave diminuzione della capacità di autodeterminazione a causa di un disturbo della coscienza e della percezione indotto da alcol (ICD-10: F10.04), ma ha escluso una completa soppressione della capacità di autodeterminazione. La capacità di autodeterminazione sarebbe stata notevolmente compromessa, ma il ricorrente avrebbe comunque conservato una capacità residua di autodeterminazione, come evidenziato da azioni oggettivamente percepibili (ad esempio, l’attesa di un «momento favorevole» per sferrare l’attacco, la fuga dinanzi alla polizia, successive dichiarazioni come «ho reagito in modo eccessivo»). L’autorità giudiziaria di primo grado ha tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal ricorrente in prossimità del fatto, secondo cui avrebbe percepito il resistente come uno spacciatore che lo e la sua famiglia minacciava. Non è stato invece ravvisato un delirio psicotico che avrebbe fatto apparire la distruzione della vittima come l’unica via di salvezza.

Il Tribunale federale rileva che l’autorità giudiziaria di primo grado ha potuto liberamente valutare le perizie senza commettere arbitrio. Sebbene fossero presenti perizie contrastanti (perizia ufficiale vs. seconda perizia del dr. [G.] in Germania), l’autorità giudiziaria di primo grado non era tenuta a fondare la propria decisione sulla perizia più favorevole al ricorrente. La questione se la capacità di autodeterminazione fosse completamente soppressa presenta una componente normativa che spetta al giudice decidere. L’autorità giudiziaria di primo grado ha potuto basarsi sulla perizia ufficiale, che ha riconosciuto una grave diminuzione della capacità di intendere e di volere (art. 19 cpv. 2 CP), senza tuttavia ammettere l’incapacità di intendere e di volere (art. 19 cpv. 1 CP). Il ricorso per violazione del principio in dubio pro reo è stato respinto, poiché si trattava di una questione giuridica e non probatoria.

2. Commisurazione della pena e considerazione della diminuita capacità di intendere e di volere:

L’autorità giudiziaria di primo grado ha valutato la colpevolezza del fatto come molto lieve o lieve, poiché il ricorrente ha agito con dolo eventuale e il fatto è stato commesso in uno stato di grave diminuzione della capacità di intendere e di volere. La concentrazione alcolemica nel sangue (1,76–2,53‰) e il comportamento estremamente irresponsabile nel consumo di alcol sono stati considerati aggravanti, poiché il ricorrente sapeva che l’assunzione di alcol può indurre in lui un aumento dell’irritabilità e comportamenti aggressivi. Tuttavia, non è stata ravvisata un’actio libera in causa, poiché il fatto concreto non era prevedibile. L’autorità giudiziaria di primo grado ha tenuto conto anche del comportamento successivo al fatto…