Fatti
Dina F. e Adrian F. si sono sposati il 21 giugno 1989. Le parti vivono separate dal 15 settembre 1990. Con diverse decisioni del Tribunale superiore del Canton Argovia e della Presidenza del tribunale di Rheinfelden sono stati fissati gli assegni di mantenimento che Adrian F. deve versare a Dina F. Dina F. ha infine presentato un'altra azione, in seguito alla quale la Presidenza del tribunale di Brugg ha obbligato Adrian F. a pagare a sua moglie un assegno di mantenimento mensile anticipato di Fr. 910.-- a partire da aprile 1992. Entrambe le parti hanno presentato ricorso contro questa sentenza, che il Tribunale superiore del Canton Argovia ha respinto il 15 marzo 1993.
Dina F. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale si è occupato del calcolo degli assegni di mantenimento. Ha affermato che ai sensi dell'art. 163 CC non è necessario basarsi sempre sul reddito effettivamente conseguito, ma che in alcuni casi è opportuno prendere in considerazione un reddito ipotetico più elevato, se un corrispondente aumento del reddito è possibile e ragionevole. Nel caso in questione, era giustificato attribuire alla ricorrente un reddito ipotetico di Fr. 4'000.-- al mese, poiché aveva abbandonato il suo precedente lavoro senza il consenso del coniuge.
Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto arbitraria la deviazione dalla…