Fatti
Marlis S., divorziata, percepisce una prestazione complementare alla rendita d'invalidità dal 1° dicembre 1983. Di un totale di quattro figli, due, Sandra e Urs, sono stati inclusi nel calcolo della prestazione complementare. A partire dal 1° gennaio 1987, la Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo ha tenuto conto della permanenza di Sandra S. nella grande famiglia pedagogico-terapeutica A.-B., includendo il 30% dei costi di soggiorno nel calcolo della prestazione complementare.
Il Comune politico K., che assiste Marlis S. e la figlia Sandra, ha contestato che i costi del soggiorno nella grande famiglia A.-B. non siano stati interamente inclusi nel calcolo della prestazione complementare. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto il ricorso e rinviato il caso alla Cassa di compensazione affinché effettui il calcolo della prestazione complementare tenendo conto dei costi per il soggiorno della figlia Sandra S. nella grande famiglia A.-B. secondo le disposizioni valide per gli ospiti di istituti.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che il concetto di soggiorno in istituto o di istituto ai sensi del diritto sulle prestazioni complementari non è definito in modo più preciso né nella legge né nell'ordinanza. Spetta quindi alla prassi amministrativa e giurisprudenziale stabilire le relative linee guida.
Il Tribunale ritiene conforme al diritto federale che anche istituzioni simili a istituti, come famiglie affidatarie, grandi famiglie pedagogico-terapeutiche e comunità alloggio per invalidi, possano soddisfare il concetto di istituto ai sensi della Legge sulle prestazioni complementari, a condizione che sussista la necessità di un soggiorno in istituto e che l'istituzione in…