Fatti
Il ricorrente L.B. è stato, fino alla fine di gennaio 1993, membro della direzione della BFZ Bankfinanz Zürich (in seguito Bank Austria Schweiz AG) ed era responsabile della logistica e dell’amministrazione. Nel maggio 1991 aprì due conti a nome della NOVUM Handelsgesellschaft mbH e della TRANSCARBON Handelsgesellschaft mbH, entrambe con sede a Berlino (ex RDT). Le domande di apertura dei conti furono firmate da R.S., che agiva in qualità di rappresentante delle società. L.B. accettò la documentazione senza ulteriori verifiche, nonostante sospettasse che non fossero le menzionate società commerciali, bensì R.S. il titolare effettivo. Egli accettò inoltre estratti del registro delle imprese redatti prima della riunificazione, senza procedere ad ulteriori accertamenti.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo condannò L.B. con sentenza del 28 agosto 1997 per carenza di diligenza nelle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP a una multa di 5.000 franchi. L.B. propose ricorso di nullità federale contro tale sentenza e chiese l’annullamento della decisione nonché l’assoluzione da parte del giudice di primo grado.
Legge
1. Fatto e bene giuridico tutelato dall’art. 305ter CP Il Tribunale federale conferma che l’art. 305ter CP è un reato di pericolo astratto che tutela l’amministrazione della giustizia, imponendo l’identificazione del titolare effettivo nelle operazioni finanziarie. La norma concerne attività professionali quali l’accettazione, la custodia, l’impiego o il trasferimento di valori patrimoniali altrui, qualora l’identità del titolare effettivo non sia accertata con la diligenza richiesta dalle circostanze. È determinante che già la violazione dell’obbligo di identificazione integri il fatto tipico, indipendentemente dal successivo impiego dei valori patrimoniali in modo penalmente rilevante.
2. Rapporto con le regole deontologiche dell’Associazione svizzera dei banchieri (OPCF): L’Accordo sulle regole deontologiche relative all’obbligo di diligenza delle banche (OPCF) funge da ausilio interpretativo, ma non vincola il giudice penale. Le OPCF disciplinano principalmente procedure formali e servono alla tutela delle banche e alla salvaguardia della categoria professionale. Pertanto, non possono costituire l’unico parametro per la valutazione penale ai sensi dell’art. 305ter CP. Il giudice penale valuta piuttosto se l’autore abbia accertato l’identità del titolare effettivo con la diligenza dovuta, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
3. Violazione dell’obbligo di diligenza nel caso di specie Il ricorrente ha agito con negligenza, non avendo effettuato ulteriori accertamenti nonostante i dubbi sull’identità del titolare effettivo. Egli si è affidato ciecamente alle indicazioni del direttore della Österreichische Länderbank, P.F., senza compiere di persona le necessarie ricerche. La mera supposizione che R.S. fosse il…