Fatti

Il signor L., nato nel 1975, ha lavorato come consulente finanziario presso la società W. AG dal 8 novembre 1997. Ha rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro il 23 maggio 1998, con effetto dal 31 maggio 1998, termine che è stato successivamente prorogato al 30 giugno 1998. Il 23 giugno 1998 il signor L. si è iscritto presso l'Ufficio comunale del lavoro di G. per la mediazione al lavoro e lo stesso giorno ha presentato richiesta di indennità di disoccupazione presso la Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone di Argovia a decorrere dal 1° luglio 1998. L'Ufficio cantonale dell'industria, del commercio e del lavoro (KIGA) del Cantone di Argovia ha respinto, con decisione del 4 febbraio 1999, il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 1998 a causa della mancanza di collocabilità. La Cassa di assicurazione contro la disoccupazione ha sospeso il diritto all'indennità del signor L. per 8 giorni a decorrere dal 1° luglio 1998 a causa di disoccupazione autoindotta.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la negazione della collocabilità da parte del KIGA e del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia. Secondo la giurisprudenza, una persona assicurata che ha altri impegni a una data specifica e quindi è disponibile per un nuovo impiego solo per un periodo relativamente breve, in genere non è considerata collocabile. Nel caso in questione, il signor L. era disponibile sul mercato del lavoro solo per circa 8 settimane di calendario e 3 giorni lavorativi a causa del suo previsto soggiorno linguistico dal 30 agosto al 12 dicembre 1998, periodo ritenuto troppo breve per poter ragionevolmente presumere che un datore di lavoro lo avrebbe ancora assunto.

Poiché la negazione della collocabilità, quale uno dei requisiti legali per il diritto all'indennità di disoccupazione,…