Fatti
Il caso riguarda una controversia tra la società [A. AG] e la comunità di proprietari per piani della U. Il contratto di appalto generale tra il predecessore giuridico della [A. AG] e la R. AG conteneva una clausola di foro, secondo la quale il tribunale di commercio del Cantone di Zurigo sarebbe stato competente per le controversie derivanti dal contratto. La [A. AG] si è basata su questa clausola per giustificare la competenza del tribunale di commercio.
L'istanza precedente aveva deciso che l'accordo sulla competenza materiale del tribunale di commercio fosse inammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 CPC, il tribunale di commercio è competente solo per controversie di diritto commerciale tra parti iscritte nel registro di commercio. Poiché i proprietari per piani - ad eccezione di uno - non sono iscritti nel registro di commercio, questa norma di competenza non si applica.
Inoltre, la [A. AG] non può nemmeno invocare il diritto di scelta del convenente ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 CPC. Questa disposizione concede sì un diritto di scelta tra il tribunale di commercio e il tribunale ordinario ai convenenti non iscritti nel registro di commercio. Tuttavia, questo diritto di scelta spetta solo alla parte attrice, non alla parte convenuta iscritta nel registro di commercio. Un previo accordo sulla competenza materiale del tribunale di commercio sarebbe quindi inammissibile, in quanto eliderebbe lo scopo del diritto di scelta del convenente.
Legge
Il Tribunale federale conferma le argomentazioni dell'istanza precedente. Esso afferma che un previo accordo sulla competenza materiale del tribunale di commercio nell'ambito di applicazione dell'art. 6 cpv. 3 CPC non è ammissibile. Altrimenti, si priverebbe la parte attrice non iscritta nel registro di commercio proprio di quel vantaggio che il legislatore le ha voluto concedere con il diritto di…