Fatti
Il caso riguarda un uomo, A., nato nel 1958, che ha ricevuto indennità di disoccupazione dalla cassa di disoccupazione del cantone di Lucerna dal 25 marzo 2013 al 24 marzo 2015. A gennaio 2015, ha ricevuto 16 indennità giornaliere per il mese. Il 24 febbraio 2015, ha sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni non professionali presso la Suva e ha pagato la prima rata mensile. La Suva ha confermato la copertura assicurativa. A. ha prorogato l'assicurazione ogni mese fino alla fine di agosto 2015 e ha pagato le rate corrispondenti. Tuttavia, dopo un incidente occorso il 22 luglio 2015, la Suva ha rifiutato di pagare le prestazioni, sostenendo che A. non aveva sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni valida.
Il tribunale cantonale di Lucerna ha respinto la querela di A., ma il Tribunale federale ha ammesso il suo ricorso, ritenendo che la Suva avesse creato una base di fiducia confermando la copertura assicurativa senza verificare se A. avesse sottoscritto l'assicurazione entro i termini.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato le disposizioni legislative applicabili, in particolare l'articolo 3 comma 3 LAINF, l'articolo 8 OAINF e l'articolo 2 dell'ordinanza del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione contro gli infortuni delle persone disoccupate. Ha anche considerato i principi della buona fede e del dovere di consulenza dell'assicuratore.
Il Tribunale federale ha ritenuto che la Suva avesse creato una base di fiducia confermando la copertura assicurativa senza verificare se A. avesse sottoscritto l'assicurazione entro i termini. Ha anche considerato che la Suva…