Fatti
N. (nato nel 1963) lavorava come collaboratore scientifico presso un'autorità federale con un grado di occupazione del 50% ed era assicurato per la previdenza professionale nel piano principale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. Inoltre, lavorava per circa il 20% come docente incaricato presso l'Università X. e per circa il 30% come professore straordinario presso l'Università Y., essendo assicurato anche in questi impieghi in modo obbligatorio per la previdenza professionale.
Nel settembre 2003, N. si è ammalato di una malattia agli occhi che ha portato a una grave limitazione della vista. Per motivi di salute, ha dovuto abbandonare il lavoro presso l'autorità federale nel marzo 2005, ma ha potuto continuare le altre due attività grazie a strumenti ausiliari e al sostegno di terzi. L'Ufficio AI di Berna ha concesso a N. a partire dal 1° marzo 2006 una rendita AI di un quarto con un grado d'invalidità del 46%.
N. ha quindi chiesto alla PUBLICA di erogare prestazioni d'invalidità. La PUBLICA ha fissato la rendita mensile d'invalidità a partire dal 1° marzo 2006 a Fr. 1'509.95, sulla base di un grado di occupazione del 50%, un grado d'invalidità del 50% e un salario assicurato di Fr. 60'905.-. N. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna chiedendo che la PUBLICA fosse obbligata a erogargli, a partire dal 1° marzo 2006, una rendita d'invalidità intera anziché una rendita d'invalidità parziale. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della PUBLICA. Si è richiamato alla sua giurisprudenza nella DTF 129 V 132, secondo la quale in caso di più attività lavorative equivalenti svolte parallelamente sussiste un obbligo assicurativo multiplo. Se una di queste attività viene abbandonata a causa dell'invalidità, è esclusivamente la cassa pensioni del datore di lavoro con cui il rapporto di lavoro è stato risolto a essere tenuta a erogare una…