Art. 7 LPP
Salario minimo ed età
1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
2 È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 4 cpv. 1 LAI21 citazioni
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2Art. 23, 24 e 46 cpv. 1 e 2 LPP: Assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza19 citazioni
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3Procedura d'azione davanti al tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale17 citazioni
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4Art. 73 cpv. 1 LPP: Contenzioso10 citazioni
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5Assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza; invalidità parziale8 citazioni
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6Prestazioni di vecchiaia5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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20 citazioni
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20 citazioni29/07/2022 · 20 citazioni de
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17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.