Art. 7 LPP

Salario minimo ed età

1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
2 È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 4 cpv. 1 LAI
    · 25/04/1994 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 23, 24 e 46 cpv. 1 e 2 LPP: Assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza
    · 18/02/2003 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura d'azione davanti al tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale
    · 27/10/2008 · 17 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 73 cpv. 1 LPP: Contenzioso
    · 23/08/1990 · 10 citazioni Riassunto
  5. 5
    Assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza; invalidità parziale
    · 25/11/2010 · 8 citazioni Riassunto
  6. 6
    Prestazioni di vecchiaia
    · 20/02/2015 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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