Fatti

B. (nata nel 1940) ha lavorato a tempo parziale presso la Cooperativa Migros da ottobre 1975 e di conseguenza era affiliata alla Cassa pensioni Migros (Cassa pensioni). Dal 24 luglio 1990 era completamente incapace di lavorare a causa di un disturbo alla schiena.

La Commissione dell'assicurazione invalidità ha determinato un grado d'invalidità del 52%, classificando [B.] al 60% come lavoratrice e al 40% come casalinga. Di conseguenza, la Cassa di compensazione Migros ha concesso a [B.] con effetto retroattivo dal 1° maggio 1990 una rendita d'invalidità parziale.

La Cassa pensioni ha comunicato a [B.] che, in base alle disposizioni regolamentari, a partire dal 1° giugno 1991 avrebbe corrisposto una rendita d'invalidità parziale del 50%. Tuttavia, [B.] riteneva di avere diritto a una rendita d'invalidità intera, in quanto per la Cassa pensioni era determinante solo l'invalidità professionale del 70%.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che il vincolo degli istituti di previdenza al grado d'invalidità determinato dall'assicurazione invalidità per le persone parzialmente occupate secondo il metodo misto si limita all'invalidità nell'ambito professionale. Un'invalidità che non si basa su una riduzione della capacità lavorativa non può essere determinante per la previdenza professionale.

Pertanto, per la valutazione dell'invalidità è in linea di principio determinante solo il grado d'invalidità risultante per l'ambito…