Fatti

La Seerestaurant Mythenquai AG è affiliata all'istituto di previdenza professionale Wirte (BAV Wirte). In un accordo di affiliazione del 13 novembre 1985, la Seerestaurant Mythenquai AG si era impegnata per iscritto a versare i contributi regolamentari richiesti dalla BAV Wirte. Con domande del 8 e 9 febbraio 1988, la BAV Wirte ha chiesto al giudice unico nel procedimento sommario presso il Tribunale distrettuale di Zurigo l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione per i suoi crediti contributivi del 4° trimestre 1986 e del 1° trimestre 1987. Il giudice unico ha respinto le domande di autorizzazione all'esecuzione, in quanto le basi di calcolo delle richieste contributive si erano evidentemente modificate a seguito della modifica dell'art. 5 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) dalla firma dell'accordo di affiliazione e non potevano più essere considerate riconosciute per iscritto dalla Seerestaurant Mythenquai AG. Il ricorso di nullità presentato contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Contro questa decisione, la BAV Wirte ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dell'art. 4 della Costituzione federale.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale superiore. Ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione può essere richiesta se il credito si basa su un riconoscimento di debito confermato per iscritto. Nell'accordo di affiliazione in questione, la Seerestaurant Mythenquai AG si era impegnata per iscritto a versare i contributi regolamentari richiesti. Sebbene le basi di calcolo per il…