Fatti
In un'esecuzione per realizzazione di pegno immobiliare, è stata istituita una gestione legale affidata a C. dall'Ufficio esecuzioni Arve-Lago. Nel suo conteggio di gestione, l'ufficio ha dedotto un emolumento supplementare del 3% sui canoni di locazione incassati, in virtù di direttive cantonali. Il creditore cessionario ha contestato tale percezione, ritenendola ingiustificata. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto il reclamo, ma il Tribunale federale ha infine accolto il ricorso e annullato la deduzione dell'emolumento supplementare.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la tariffa degli emolumenti stabilita dal Consiglio federale in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LEF abbia carattere esaustivo. I Cantoni non possono quindi percepire altri emolumenti che si aggiungano a quelli previsti da questa tariffa federale.
Sebbene le autorità di vigilanza debbano vigilare sulla corretta applicazione della tariffa, il Tribunale federale non interviene d'ufficio ma solo su ricorso. Nel caso di specie, il ricorso del creditore cessionario era ammissibile in quanto egli era direttamente toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti.
Secondo l'art. 27 cpv. 4 OELP,…