Fatti

Francine H., una segretaria, ha percepito indennità di disoccupazione a partire dal 16 giugno 1986. Il 15 aprile 1987, l'Ufficio cantonale del lavoro ha disposto che Francine H. sia considerata non collocabile a partire dal 16 giugno 1986 e che i giorni timbrati a partire da tale data non diano diritto al pagamento, in quanto dal 1° aprile 1986 è titolare di un istituto di fisioterapia e di un salone di bellezza. Il 6 maggio 1987 è stata aperta la procedura fallimentare nei confronti di Francine H.

Con decisione del 20 maggio 1987, la Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione di Basilea ha richiesto a Francine H., in base all'art. 95 LADI, la restituzione delle indennità giornaliere percepite dal 16 giugno al 31 dicembre 1986 per un importo di Fr. 18'075.80. Il 2 luglio 1987 il procedimento fallimentare nei confronti di Francine H. è stato archiviato per mancanza di attivo.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto innanzitutto chiarire quale influenza abbia l'apertura del fallimento sui provvedimenti amministrativi e sulle decisioni della commissione arbitrale.

Ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, dopo l'apertura del fallimento i procedimenti civili in cui il debitore fallito è attore o convenuto devono essere sospesi per legge. Il concetto di procedimento civile deve essere interpretato in senso ampio e comprende anche i procedimenti di reclamo relativi a crediti di diritto pubblico che possono essere fatti valere mediante esecuzione forzata.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le decisioni del 15 aprile e del 20 maggio 1987 costituiscono procedimenti civili ai sensi…