Fatti

Il cittadino italiano [A.], nato nel 1969, ha lavorato come operaio edile in Svizzera dal suo ingresso il 23 aprile 2019 fino alla sua iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione il 19 novembre 2019. Il suo ultimo impiego presso l'azienda "B. AG" è terminato il 14 novembre 2019 con la garanzia di un nuovo impiego nella primavera 2020. [A.] è stato cancellato dall'assicurazione contro la disoccupazione il 6 aprile 2020, dopo essere tornato a lavorare presso lo stesso datore di lavoro. L'Ufficio per l'industria, il commercio e il lavoro (UICL) del Cantone del Vallese ha negato ad [A.] il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non avente diritto in quanto frontaliere vero e proprio.

Il Tribunale cantonale del Vallese ha annullato la decisione di opposizione e stabilito che [A.] soddisfaceva il requisito del domicilio in Svizzera. L'UICL ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha constatato che [A.] non era considerato un frontaliere vero e proprio, in quanto non si spostava quotidianamente o settimanalmente tra la Svizzera e il suo luogo di residenza in Italia. Tuttavia, egli si qualificava come frontaliere improprio, in quanto tornava almeno occasionalmente al suo domicilio in Italia.

Ai sensi dell'art. 65, par. 2, terzo comma, del Regolamento (CE) n. 883/2004, i frontalieri impropri hanno diritto alle prestazioni dello Stato membro dell'ultimo impiego in caso di disoccupazione totale, a condizione che non facciano ritorno nello Stato membro di residenza e si mettano a disposizione dei servizi per l'impiego di tale Stato. I frontalieri impropri che hanno…