Fatti
Il caso riguarda una richiesta di risarcimento danni da parte della Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo contro il consiglio di amministrazione di un'azienda fallita. La Cassa di compensazione ha richiesto, oltre al risarcimento danni per i contributi previdenziali non pagati, anche gli interessi di mora. La prima istanza aveva riconosciuto l'obbligo di risarcimento danni, ma respinto la richiesta di interessi di mora.
La Cassa di compensazione ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo con l'obiettivo di affermare l'obbligo di pagare gli interessi di mora. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha sostenuto il ricorso, mentre il ricorrente ne ha chiesto il rigetto.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni si attiene alla sua giurisprudenza precedente, secondo la quale nel diritto delle assicurazioni sociali in linea di principio non sono dovuti interessi di mora, a meno che non siano previsti per legge. Eccezioni sono state ammesse solo in casi in cui l'amministrazione ha contribuito al ritardo con un comportamento illecito o dilatorio.
Il tribunale respinge un obbligo generale di interessi di mora sulle richieste di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS. Un'applicazione analogica della regolamentazione degli interessi di mora per le richieste…