Fatti

B., nato nel 1944, gli era già stata revocata più volte la patente di guida per guida in stato di ebbrezza. Il 28 gennaio 1994 ha causato un incidente da solo dopo aver consumato alcol e medicinali. Di conseguenza, la Direzione di giustizia e polizia del Cantone di Zugo gli ha revocato cautelare-mente la patente di guida e ha ordinato un esame medico specialistico. La perizia ha confermato l'idoneità alla guida solo a condizione di astinenza assoluta dall'alcol e di un esame di controllo.

Il 13 luglio 1995 B. ha guidato nuovamente un veicolo in stato di ebbrezza. Di conseguenza, la Direzione di giustizia e polizia del Cantone di Zugo ha disposto la revoca cautelare della patente di guida fino all'esito di un ulteriore esame medico specialistico.

Legge

La revoca cautelare della patente di guida ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 OTStr costituisce una decisione incidentale nel procedimento relativo alla revoca di sicurezza. Può essere ordinata senza che vi sia una sentenza penale passata in giudicato, poiché si tratta della sicurezza della circolazione stradale e non di una punizione.

Le autorità cantonali potevano avere dubbi fondati sull'idoneità alla guida del ricorrente a causa…