Fatti

Il signor [A.], nato nel 1970, ha lavorato come commesso in un negozio di stazione di servizio dal 9 settembre 2005 fino al licenziamento del 30 aprile 2011. Nell'agosto 2011 ha presentato domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità. L'ufficio AI di Basilea Città gli ha riconosciuto con decisione del 19 giugno 2013 una rendita di un quarto a decorrere dal 1° aprile 2012 (grado d'invalidità 47%). Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Basilea Città ha annullato la decisione e ha riconosciuto al signor [A.] una rendita di metà (grado d'invalidità 55%).

L'Allianz ha comunicato al signor [A.] che, nonostante i problemi di salute, poteva continuare a svolgere la sua attività a tempo parziale nella stessa misura. Pertanto, non sussiste alcun diritto a prestazioni della previdenza professionale.

Legge

Il Tribunale federale stabilisce che il grado d'invalidità rilevante ai fini previdenziali deve essere calcolato in base a un reddito di valido corrispondente al grado di attività lavorativa a tempo parziale e non in rapporto a un'(ipotetica) attività lavorativa a tempo pieno. Se l'assicurazione invalidità ha determinato il grado d'invalidità in base a un impiego a tempo pieno, il modo più chiaro e semplice di procedere è che…